Il problema primario della raccolta e gestione dei rifiuti urbani: la frazione organica o umida
La frazione organica presente nel rifiuto urbano rappresenta il principale problema da trattare in quanto:
L’incidenza percentuale dell’organico, in termini economici, supera quella in termini di peso.
In termini di impatto, la sua putrescibilità ne fa il primo responsabile dei percolati, delle emissioni di gas serra e dei cattivi odori nelle discariche.
La raccolta differenziata ed i benefici del compostaggio
Il successo nella diminuzione delle quantità di rifiuti biodegradabili messi a discarica dipende dal successo della raccolta differenziata. Benché i rifiuti biodegradabili possano essere estratti dai rifiuti solidi urbani, questo processo è laborioso e fornisce un prodotto contaminato. La raccolta differenziata offre l’opportunità di una materia prima più pura e di alta qualità per il compostaggio e la prospettiva di un prodotto non contaminato. Un rifiuto «pulito» ottenuto tramite la raccolta differenziata è più probabile che produca un compost che soddisfa gli standard di qualità e la cui vendita ed utilizzo siano appropriati per apportare benefici ambientali. L’uso del prodotto finale del compostaggio compensa l’esigenza di supporti di coltura, come per esempio la torba, per gli usi agricoli o per il giardinaggio. La raccolta differenziata permette inoltre la promozione del compostaggio domestico o all’interno di piccole comunità locali. Questa maniera di gestire i rifiuti biodegradabili ha due sostanziali vantaggi: gli impatti ambientali del trasporto e del trattamento dei rifiuti vengono evitati e c’è generalmente un uso diretto del compost prodotto da parte del cittadino. Ciò chiude il cerchio del riciclaggio e procura benefici ambientali compensando l’uso di altri prodotti, e questo in contrasto coi problemi qualche volta sperimentati nell’individuare un «mercato» per il compost prodotto in modo centralizzato. Inoltre il coinvolgimento del cittadino nella raccolta differenziata genera una maggiore consapevolezza riguardo la produzione dei rifiuti e aiuta lo sviluppo di un accresciuto senso di responsabilità per i rifiuti prodotti. Più generalmente, il compostaggio come tecnologia è versatile e adattabile al trattamento dei rifiuti in una varietà di ambienti socioeconomici e geografici. Nonostante la vasta gamma di tecniche di trattamento che va dal semplice compostaggio domestico all’applicazione di sistemi ad alta tecnologia, tutti possono essere perfezionati in modo semplice e poco costoso. In generale il consenso della pubblica opinione per la costruzione di piattaforme per il compostaggio è più alto rispetto a quello per gli inceneritori o le discariche. Inoltre, la porzione di rifiuti destinata al processo di compostaggio è una delle più inquinanti tra tutti i rifiuti e la messa in pratica di sistemi per la raccolta differenziata permette di ridurre la necessità di ricorrere a tradizionali vie di smaltimento come l’incenerimento e la messa in discarica. Essendo una delle frazioni più consistenti nell’ambito dei rifiuti solidi urbani, il compostaggio dei rifiuti biodegradabili può contribuire in modo significativo anche agli obiettivi per il riciclaggio.
Il compostaggio di qualità
Il compostaggio (di qualità, ovvero la tecnica che considera come sostanza di partenza la materia organica attentamente selezionata) è un processo di stabilizzazione aerobica controllata del materiale organico selezionata dai RU. Sinteticamente è una tecnica industriale (intesa come azione volontaria dell’uomo) di trasformazione della materia di origine biologica attraverso la quale viene controllato, accelerato e migliorato il processo naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza organica, per effetto della flora microbica, e che permette di ottenere un prodotto biologicamente stabile che presenta una miscela di sostanze umificate (il compost) da impiegare in attività agronomiche (essendo un ottimo ammendante del terreno che ne arricchisce potentemente la fertilità). Questo processo può essere preceduto eventualmente da un recupero energetico attraverso la digestione anaerobica che permette il recupero di gas (metano) che gode dei certificati verdi. In questo caso comunque il compostaggio è uno stadio ulteriore che interviene sul digestato appositamente processato.
Il compostaggio, nel corso degli anni, si è in maniera definitiva affermata all’interno della gestione integrata e sostenibile dei rifiuti acquisendo, sempre più, nel tempo e nella giurisprudenza, un ruolo prioritario nella gerarchia degli interventi.
Il potenziale contributo del compostaggio domestico è fondamentale nell’ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, in quanto il 33% della popolazione italiana vive in case unifamiliari (fonte: Federcasa). Attualmente i più moderni approcci alla tematica stanno aprendo nuovi spazi che suggeriscono azioni volte al trattamento e recupero rifiuti, da effettuarsi il più vicino possibile ai luoghi di produzione, attraverso piccoli impianti di trascurabile impatto ambientale.
Questo sistema è basato sull’uso di piccole “macchine elettromeccaniche” dove il processo aerobico viene mantenuto e accelerato dal continuo apporto d’aria. Questa tecnica presenta un notevole potenziale per casi quali una comunità isolata, una frazione, un condominio, una mensa, un hotel ecc. Questi macchinari pongono delle problematiche tecniche e normative nuove e richiedono, quindi, un necessario e adeguato monitoraggio.
Sul mercato esistono pochi prodotti, ma in Svezia sono già centinaia i compostatori di comunità installati anche in condomini.
Esempio di compostiera meccanica di comunità
Riassumendo quindi, il compostaggio può essere effettuato in varie scale e con l’utilizzo di diverse tecniche:
IL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ DIVENTA PRASSI SOSTENUTA E REGOLAMENTATA DALLO STATO
La Legge n. 221/2015 (legge “Green economy”), riprendendo il concetto di compostaggio di comunità, aveva modificato il D.Lgs. n. 152/2006, aggiungendo all’art. 180 il comma 1 octies che affidava “al Ministero dell’ambiente, alle regioni e ai comuni, il compito di incentivare le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità”.
Il 21 marzo 2017, entrava in vigore il Decreto Regolamentario del suddetta legge 221/2015 (Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 266 del 29 dicembre 2016).
Bisogna premettere che le disposizioni previste dal regolamento si applicano alle strutture che gestiscono quantità non superiori alle 130 tonnellate annue; per i quantitativi superiori si applica la normativa prevista dagli articoli 208 e 214 del decreto legislativo 152 del 2006.
Per avviare l’attività di compostaggio di comunità, l’organismo collettivo, ovvero due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio, società o altre forme associative di diritto privato, comunica al comune competente l’avvio dell’attività, indicando, nel regolamento, l’organizzazione della stessa (cfr allegato 2 del decreto dove sono indicati i contenuti minimi).
Il comune provvede poi a comunicare al gestore locale dei rifiuti urbani l’avvio di un’attività di compostaggio domestico.
La compostiera di comunità possono conferire solo le utenze “registrate”, che si devono, comunque, trovare nelle immediate vicinanze o al massimo entro un km di distanza, possono conferire i loro rifiuti compostabili alla struttura, rispettando le indicazioni che disciplinano l’organizzazione della struttura, contenute nell’allegato 2 del decreto.
Successivamente le utenze potranno utilizzare il compost prodotto, che, secondo quanto stabilito dal decreto nell’allegato 6, deve possedere precisi requisiti, quali ad esempio: l’umidità compresa tra 30 e il 50%; la temperatura massima non deve superare i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale; il pH deve essere compreso tra 6 e 8,5; le frazioni pericolose devono essere assenti. In caso contrario, il materiale prodotto è da considerarsi rifiuto urbano e non può essere conteggiato nella raccolta differenziata.
Possono essere conferiti i rifiuti ed i materiali ammissibili sono elencati nell’allegato 3 del decreto, ad esempio: rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08); rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01); segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 0105); scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01); materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del bio-filtro a servizio dell’apparecchiatura (15 02 03); imballaggi in carta e cartone (15 01 01); imballaggi in legno (15 01 03); carta e cartone (20 01 01).
Ogni anno, entro il 31 gennaio, il responsabile della struttura comunica al Comune i dati relativi all’anno precedente, indicando le quantità in peso relative a rifiuti conferiti, compost prodotto, scarti, compost che non ha le caratteristiche previste dal regolamento.
Per la gestione della compostiera di comunità sono previste dal decreto le figure del responsabile e quella del conduttore dell’apparecchiatura o delle apparecchiature che producono ammendante compostato misto e ammendante compostato verde. Il conduttore deve essere in possesso dell’idonea formazione per la conduzione dei macchinari utilizzati per il compostaggio.
Per quanto attiene alle attività di controllo il decreto fa riferimento all’articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce le competenze delle province in materia di rifiuti. Ora nella nostra Regione queste competenze sono state attribuite alla Regione, quindi è plausibile ritenere che l’Amministrazione Regionale sia l’organo di controllo, che può avvalersi del supporto tecnico di altri organismi, come l’Agenzia per la protezione dell’ambiente.
In ogni caso l’esito dei controlli svolti deve essere comunicato al Comune interessato.
Il decreto attribuisce ai Comuni anche funzioni di controllo, nell’ambito del regolamento di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, e del regolamento sulla tassa rifiuti ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Gli incentivi delle Regioni a favore dei comuni
Alcune Regioni hanno emanato loro declinazioni specifiche della norma sul compostaggio e attraverso bandi, hanno messo a disposizione incentivi, sotto forma di risorse economiche, per l’acquisto di compostiere individuali e di comunità.
Ad oggi diverse sono le iniziative attivate in Italia e di molte altre in molte zone si sta discutendo: leggi.
Anche importanti soggetti che gestiscono servizi ambientali si sono messi in gioco e proprio nell’ultimo periodo stanno predisponendo rilevanti piani di incentivo del cosiddetto compostaggio diffuso: leggi.
La proposta
di Matteo Guccione
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